Esperto di Radioprotezione: "la persona, incaricata dal datore di lavoro o dall'esercente, che possiede le cognizioni , la formazione e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione" La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure nel D.Lgs. n. 101/2020
Tre sono i gradi di abilitazione di un Esperto di Radioprotezione:
- primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 kV;
- secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 KeV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 10.000 neutroni al secondo;
- terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti nucleari e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle dei gradi precedenti
Chiunque svolga un'attività che preveda l'utilizzo delle radiazioni ionizzanti o che esponga i lavoratori a tali radiazoni è tenuto - ai sensi del D.Lg. n. 101/2020 - ad avvelersi di un Esperto di Radioprotezione di idoneo grado di abilitazione, iscritto nell'elenco nazionale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per assicurare la "sorveglianza fisica di radioprotezone" per i lavoratori e per la popolazione.
Cerchiamo di capire meglio CHI FA CHE COSA....
- Il Datore di Lavoro: sceglie l'Esperto di Radioprotezione di grado idoneo alla gestione della pratica radiologica che intende svolgere e mette a disposizione del consulente tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei propri compiti.
- L'Esperto di Radioprotezione: accetta l'incarico e gestisce la pratica radiologica nella fase preventiva (comunicazioni agli organi di vigilanza, calcolo e progettazione delle barriere, predisposione delle norme e dei dispositivi di radioprotezione, classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro, ecc...) e nella fase periodica (controlli di routine, variazioni della pratica, dosimetria, formazione dei lavoratori ecc...).
Attività particolari:
- Monitoraggio del Radon. Ai sensi del Titole IV capo I del D.Lgs. n. 101/2020, in tutti i luoghi di lavoro sotterranei e negli stabilimenti termali, si deve procedere alla misurazione della concentrazione di attività di Radon media annuale". E' auspicabile che l'Esperto di Radioprotezione venga coinvolto dal Datore di Lavoro già nelle fasi preliminari del monitoraggio, in particolare nella scelta dei punti da monitorare. In ogni caso egli effettua la valutazione della dose di radizione ascrivibile ai lavoratori e partecipa alla programmazione delle eventuali opere di bonifica degli ambienti in cui la concentrazione di Radon supera i limiti permessi.
- Controlli radiometrici. Ai sensi dell'artiì. 72 del D.Lgs. n. 101/2020 "i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonche' i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali".